Dichiarazione dei redditi

Lo Studio Associato Attolini e Vanzini di Rapallo permette di avere una squadra di professionisti che supporta il cliente a 360 gradi nella compilazione della sua dichiarazione dei redditi. A seconda del tipo di contribuente, cambiano le procedure. Inoltre, la normativa tributaria italiana è ampia e in continua evoluzione: per questo è necessario affidarsi a professionisti qualificati e costantemente aggiornati. I nostri commercialisti seguiranno ciascun cliente con competenza e meticolosità nella redazione e presentazione del relativo modello di reddito.

Distinguiamo tre principali categorie di contribuenti:
  • Persone fisiche: imprenditori, artigiani, professionisti, dipendenti e pensionati
  • Società di persone: Società semplici (SS), in nome collettivo (SNC) e in accomandita semplice (SAS)
  • Società di capitali: Società per Azioni (SpA), Società a responsabilità limitata (Srl), Società in accomandita per azioni (Sapa) e Società a responsabilità limitata semplificata (Srls)

Nel caso delle persone fisiche, la dichiarazione dei redditi si suddivide tra Modello redditi PF (ex unico) e modello 730  Per quanto riguarda le Società di persone, viene utilizzato il Modello redditi SP, che ha gli stessi termini di versamento e di presentazione del modello redditi PF: con esso si determina l’IRAP dovuta dalla società e conseguentemente l’IRPEF o l’IRES dovuta dai soci. Infatti le Società di persone non possiedono la cosiddetta personalità giuridica, e dunque non pagano l’imposta sul loro reddito ma viene divisa tra i soci. Con le Società di capitali la situazione è completamente diversa: questo tipo di società è considerata persona giuridica e paga direttamente le imposte. Fino al 2018 (redditi 2017), in questo caso i soci erano tenuti a pagare soltanto in base alla distribuzione effettiva degli utili. Dal 2019 (redditi 2018) è la stessa società a pagare un’imposta sostitutiva sui dividendi distribuiti ai soci (pari al 26% sul distribuito).

Modello 730

Il modello 730 è il modello destinato ai contribuenti senza partita IVA (dipendenti e pensionati). Il contribuente ottiene il rimborso (o versa il conguaglio) direttamente in busta paga o in una rata della pensione. Il 730 permette di accorciare i tempi per eventuali rimborsi e di avere spese detraibili o deducibili.

Per utilizzare il Modello 730 è necessario essere:

  • lavoratori dipendenti o pensionati
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli o di piccola pesca
  • percepire indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
  • sacerdoti
  • giudici costituzionali o titolari di cariche pubbliche elettive
  • essere impegnati in lavori socialmente utili
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
  • personale di scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
  • lavoratori con soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione del Mod. 770, IRAP e IVA

Dal 2020 possono presentarlo anche gli eredi di un contribuente defunto nel 2019. Un’altra novità del 2020 sono le nuove detrazioni: per il personale di sicurezza e difesa, per il riscatto della laurea e per le colonnine di ricarica dei mezzi elettrici.

Modello Unico

Il Modello redditi PF (ex modello unico PF) è il modello unificato con cui effettuare più dichiarazioni fiscali, ed è rivolto ad imprenditori e titolari di Partita IVA. Rispetto al modello 730, è il contribuente ad effettuare i versamenti tramite il modello F24. Il nostro Studio provvederà a compilare il modello, calcolare ed effettuare i versamenti e infine presentare la dichiarazione dei redditi.

Per utilizzare il Modello redditi PF (ex modello unico) è necessario rispettare una di queste condizioni:

  • aver percepito redditi d’impresa
  • aver percepito redditi di lavoro autonomo con partita IVA
  • aver percepito redditi non inclusi nel quadro D (righi D4 e D5)
  • aver percepito redditi da “trust”
  • non aver residenza in Italia
  • aver percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, che non operano in mercati regolamentati
  • aver percepito redditi da “agroenergie” oltre i limiti del D.L. n.66 del 24/04/2014 

Inoltre deve utilizzare il Modello Redditi PF chi presenta anche una delle dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato.

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